Revisione e scadenze

Le auto devono essere in condizioni tali da garantire la sicurezza, contenere il rumore e le emissioni nocive entro i limiti stabiliti dalla legge (articolo 79 del Codice della strada). Per questo, devono essere sottoposte a revisione periodica con scadenze prefissate (articolo 80).

Dal primo gennaio del 2000, anche l’Italia si è uniformata ai paesi europei, modificando le scadenze delle revisioni nel rispetto delle norme comunitarie:
la prima verifica deve essere effettuata dopo quattro anni/48 mesi a partire da quello di immatricolazione, le successive verifiche avranno scadenza biennale.

Il termine entro cui deve essere effettuata la prima revisione è determinato dal mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione (e non dall’ultimo numero della targa come avveniva in passato). Se l’auto è stata reimmatricolata, le date da prendere in considerazione sono l’anno di prima immatricolazione e il mese in cui è stata rilasciata la nuova carta di circolazione.

Il termine per le revisioni successive, è determinato dal mese in cui è stato eseguito il controllo precedente, il controllo dei gas di scarico che veniva eseguito nell’anno in cui non si faceva la revisione, con l’attuazione del decreto semplificazione del dicembre 2012 del governo Monti è stato abolito.

Rimane la libertà da parte dell’utente, qualora lo volesse, di continuare a monitorare lo stato e i valori di inquinamento della propria auto avendo così conferma del buono stato del catalizzatore e della carburazione in generale, ottimizzando così i propri consumi e contribuendo alla corretta gestione dell’impatto ambientale della propria automobile.

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